Art. 11.
(Case da gioco su navi).

      1. All'articolo 25 della legge 11 dicembre 1984, n. 848, le parole: «oltre lo stretto di Gibilterra e il Canale di Suez» sono sostituite dalle seguenti: «fuori dalle acque territoriali verso Paesi esteri».

      2. Per l'esercizio e la gestione delle case da gioco su navi passeggeri battenti bandiera

 

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italiana, in navigazione fuori dalle acque territoriali verso Paesi esteri, le società armatoriali interessate richiedono apposita autorizzazione al Ministro dell'interno, che la rilascia d'intesa con il Ministro dei trasporti.
      3. Possono altresì operare case da gioco su navi di grandi dimensioni operanti per il trasbordo passeggeri sui laghi Maggiore, di Como e di Garda.
      4. I croupier delle case da gioco operanti su navi battenti bandiera italiana sono soggetti, per quanto riguarda il trattamento economico e normativo e le mansioni, ad uno specifico contratto stipulato tra i Ministri competenti, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'ambito delle case da gioco e gli organi preposti alla tenuta dell'albo nazionale dei croupier.